Premesse
Dopo il decreto “Cura Italia” e il decreto “Liquidità “, nel mese di maggio è stato varato
dal Governo il cosiddetto decreto “Rilancio”.
Metodologicamente abbiamo sintetizzato nelle premesse quelle che sono tutte le misure
previste dal suddetto decreto, poi ci siamo soffermati con degli approfondimenti più
strutturati sugli strumenti che possono essere più utili alla clientela del nostro studio
affinchè la stessa possa trarne utili informazioni per usufruire in maniera proficua di tali
opportunità.
Abbiamo estrapolato dalle versione in Bozza del suddetto decreto, gli spunti per descrivere
quanto in seguito descritto. Non abbiamo ancora una versione definitiva dello stesso e
- non esistono ancora gli strumenti attuativi di tali norme che ci consentiranno di applicare
nel migliore dei modi quando è stato previsto nel D.P.C.M. emanato.
Sintesi del contenuto del Decreto Rilancio
Cosa prevede il Decreto rilancio per lavoratori e famiglie
Per i lavoratori il Decreto Rilancio mette sul piatto della bilancia 25,6 miliardi a favore
dei lavoratori.
- Reddito di emergenza da 400 a 800 euro al mese per due mesi per chi ha un ISEE dimassimo di 15.000 euro;
- Rinnovo della cassa integrazione e semplificazione delle procedure per l’erogazione;
- Rinnovo del Bonus da 600 euro per i professionisti per un altro mese, con la possibilitàdi un’ulteriore mensilità da 1.000 o più euro per le categorie più colpite;
- Stabilizzazione per i lavoratori del sommerso (settore agricolo e non solo), conpossibilità di ottenere il permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari;
- Bonus baby sitting da 600 euro rinnovato, spendibile anche in centri estivi;
- Rinnovo congedo parentale per altri 30 giorni per chi lavora nel settore privato;
- Oltre 100 milioni in totale per forme di sostegno alle persone con disabilità;
Cosa prevede il Decreto rilancio per le imprese
Per le imprese sono previste misure per oltre 15 miliardi di euro.
Nello specifico:
- Indennizzo da 2.000 a 40.000 euro per PMI fino a 5 milioni di fatturato che hanno perso 33% del fatturato;
- Per le aziende con fatturato da 0 a 250 milioni sospensione di saldo e acconto IRAP (5 miliardi di euro in totale);
- 600 milioni di euro per la cancellazione delle “spese fisse” delle bollette elettriche;
- Cancellazione TOSAP per le dehors delle attività della ristorazione;
- Forme innovative per la ricapitalizzazione delle grandi imprese con fatturato superiore ai 50 milioni di euro;
- Incentivi all’edilizia con il Superbonus del 110% che sostituisce il Sisma bonus ed Ecobonus;
- Bonus affitto locali esteso a tutti (60% degli affitti pagati negli ultimi 3 mesi;
- Sblocco pagamenti della PA nei confronti dei fornitori privati.
Le altre misure previste nel Decreto Rilancio
- 1,45 miliardi per la scuola “dell’obbligo”;
- 1,4 miliardi per università e ricerca;
- Altre 16 mila assunzioni nel mondo della scuola, per un totale di 78 mila nuovi insegnanti tra stabilizzazioni e nuove assunzioni;
- Indennità per artisti di 600 euro per i mesi di aprile e maggio;
- 3,25 miliardi per la sanità, per il rafforzamento della rete territoriale e assunzione di nuovo personale (incluse altre migliaia di borse per specializzandi);
- Bonus vacanze fino a 500 euro per famiglie con ISEE massimo di 40 mila euro;
- Fondo cultura da 50 milioni di euro.
1 - Contributi a fondo perduto
Per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio sarà necessario
presentare domanda all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, autocertificando la
sussistenza dei requisiti prescritti. Solo dopo l’erogazione dell’indennizzo Agenzia delle
Entrate e Guardia di Finanza effettueranno i controlli di merito. La procedura di
erogazione si ispira, quindi, all’obiettivo della massima celerità, fondandosi
sull’automatismo tra la richiesta e l’effettivo riconoscimento dell’indennizzo. Il decreto
Rilancio cerca così di superare le criticità registrate con i finanziamenti a tassi agevolati
con garanzia dello Stato, soprattutto con riguardo ai tempi di erogazione, rivelatisi
mediamente più lunghi del previsto.
Gli auspicati e tanto attesi contributi a fondo perduto sono finalmente approdati
nel decreto Rilancio. Si tratta di un provvedimento sollecitato a gran voce, in queste
settimane, sia da parte delle piccole e medie imprese che dai liberi professionisti. Il decreto
stanzia 6 miliardi per gli indennizzi a favore delle PMI e autonomi che hanno conseguito
ricavi o compensi per importi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 e che hanno
subito una riduzione del fatturato del 33%
1.1 Soggetti esclusi
La disposizione prevede espressamente che il contributo a fondo perduto non spetta in
ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020. Fin qui la
previsione è chiara e non esistono dubbi di sorta.
Sono altresì esclusi i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste
dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020).
La norma non è affatto chiara sul punto aspettiamo di leggere i decreti attuativi.
In alcuni casi sembra che i percettori delle predette indennità con riferimento al mese di
marzo, abbiano di fatto perso il diritto alla percezione del contributo a fondo perduto. Ad
esempio, gli esercenti arti e professioni iscritti alla gestione separata INPS che hanno già
percepito con riferimento al mese di marzo dell’anno 2020, l’indennità di 600 euro, hanno
diritto ad ottenere automaticamente lo stesso importo, con riferimento al successivo mese
di aprile. Tale circostanza dovrebbe impedire, quindi, di fruire del contributo a fondo
perduto.
La medesima limitazione non riguarda, invece, gli artigiani e commercianti, che hanno
beneficiato del bonus di 600 euro, in virtù dell’art. 28 del decreto Cura Italia. Tale
disposizione, infatti, non è indicata tra le cause di esclusione, che impediscono di fruire
del contributo a fondo perduto. Anche in questo caso, è previsto un automatismo per
l’ottenimento del contributo, pari a 600 euro, relativo al mese di aprile. Tuttavia,
diversamente dai professionisti iscritti alla gestione separata, la percezione del bonus di
600 euro non impedisce la percezione del nuovo contributo a fondo perduto.
1.2 – Presentazione Istanza entro 60 giorni
I contribuenti interessati dovranno presentare un’apposita istanza, anche tramite
intermediario.
La presentazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall’apertura del canale telematico.
Il contributo viene corrisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate con accredito sul
conto corrente del soggetto richiedente.
Le misure a favore delle PMI, lavoratori e autonomi, sin qui emanate, hanno tutte in
comune un iter per la concessione degli aiuti di Stato governato dalla burocrazia e che
coinvolge inutilmente numerosi attori creando colli di bottiglia dovuti allo svolgimento dei
controlli di merito.
L’efficacia degli aiuti, come osservato da più parti, è condizionata dalla tempestività con la
quale l’agevolazione si realizza concretamente per il richiedente.
Al fine di ottenere il contributo bisognerà, infatti, presentare domanda all’Agenzia delle
Entrate in modalità telematica, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti dal
decreto Rilancio. Solo dopo l’erogazione dell’indennizzo, verranno effettuati da parte
dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza i controlli di merito.
La procedura di erogazione si ispira, quindi, all’obiettivo della massima celerità, fondandosi
sull’automatismo tra richiesta ed effettivo riconoscimento dell’indennizzo. È previsto, a
partire dalla data che verrà disposta dall’Agenzia delle Entrate, un lasso temporale di 60
giorni per poter inviare la richiesta. Insieme all’istanza bisognerà presentare, inoltre,
l’autocertificazione di regolarità antimafia. Le modalità tecniche di effettuazione
dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione saranno definiti con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, il contributo a fondo perduto
verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente
bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Per ottenere il contributo a fondo perduto, il beneficiario è tenuto, di conseguenza, a
dimostrare di aver subito significative perdite a causa dell’emergenza Coronavirus.
Presupposto che non si applica a coloro i quali hanno avviato l'attività a partire dal 1°
gennaio 2019 o che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei comuni che erano già stati
individuati “zona rossa” prima del successivo ampliamento dello stato di emergenza a
tutto il territorio nazionale.
Gli indennizzi potranno essere richiesti anche da imprese agricole e cooperative
e non saranno cumulabili, inspiegabilmente, con i bonus da 600 euro, nel caso dei
professionisti, che continueranno però a beneficiare di quest'ultima misura che, nella sua
versione aggiornata, incrementerà l’indennizzo a 1.000 euro.
Cumulo possibile, invece, per artigiani e commercianti.
Successivamente all’erogazione del contributo l’Agenzia delle Entrate comunicherà in via
telematica alla Guardia di Finanza i dati pervenuti, che verranno poi riscontrati con quelli
in possesso del Ministero dell’Interno.
Per tutti i casi di ottenimento del contributo, che risulti in tutto o in parte non dovuto,
verrà applicato l’art. 316-ter del Codice penale, vale a dire indebita percezione e truffa ai
danni dello Stato.
È bene precisare, inoltre, che qualora dalle verifiche dell’Agenzia delle Entrate
dovesse emergere la non veridicità dei dati contenuti nella richiesta, l’importo
erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% oltre
interessi. Nel caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia
è previsto il carcere da 2 a 6 anni.
1.3 - Come calcolare il contributo a fondo perduto: esempio pratico
Per quantificare il contributo, occorre applicare una percentuale alla differenza tra
l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.
Il parametro da applicare, per richiedenti che contano ricavi o compensi non superiori a
400.000 euro è il 20%; il 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro
e sino a 1 milione e, infine, il 10% per ricavi o compensi oltre 1 milione e fino a 5 milioni.
Il minimo erogabile sarà comunque di 1.000 euro, per le persone fisiche e di 2.000 euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il meccanismo di calcolo prevede che se un’azienda o un libero professionista, ad esempio,
ha prodotto ricavi inferiori a 400.000 nel 2019 e un fatturato di 30.000 euro nel mese di
aprile 2019 e pari a zero nell’aprile 2020, avrà diritto ad un sostegno del 20% calcolato
sulla differenza tra i due periodi di imposta che, nel caso in specie, conta 30.000 euro.
Il contributo a fondo perduto erogabile al richiedente, in questo caso, sarà pari a 6.000
euro.
2 - Cessione onerosa di crediti non incassati: le DTA diventano crediti d’imposta
Le società che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 i crediti, commerciali o
finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti possono trasformare in crediti
d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA) relative alle perdite fiscali non ancora
computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione. Ma anche alle
eccedenze ACE che alla data della cessione dei crediti non siano state ancora usufruite o
dedotte dal reddito imponibile. È quanto prevede il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020)
tra le misure di sostegno finanziario alle imprese.
Tra le misure di sostegno finanziario delle imprese, il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) introduce una disposizione
volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato
negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto
il profilo della liquidità.
Nello specifico, il legislatore introduce un “nuovo regime speciale” di conversione delle
DTA, riscrivendo l’art. 44-bis del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019).
Le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, i crediti pecuniari
vantati nei confronti di debitori inadempienti, possono trasformare in credito d’imposta
le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi
dell'art. 84 TUIR alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art.
1, comma 4, D.L. n. 211/2011, che non ancora dedotto o fruite tramite credito d’imposta
alla data della cessione.
Tale previsione, secondo quanto stabilito dal decreto, non trova applicazione nel caso di
cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Nota bene
Sotto il profilo soggettivo, il regime di trasformazione delle DTA non si applica
alle società per le quali sia stato accertato:
- lo stato o il rischio di dissesto (art. 17, D.Lgs. n. 180/2015);
- lo stato di insolvenza (art. 5 della legge fallimentare ovvero art. 2 del Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Inoltre, i crediti devono essere ceduti solo nei confronti di società “terze”, non
essendo agevolabili le cessioni effettuate nei riguardi di società che appartengono
allo stesso gruppo societario della società cedente.
2.1 – Debitore inadempiente
Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente, si ha inadempimento quando
il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.
2.2 – Obiettivo della norma: ridurre il fabbisogno di liquidità
Come si legge nella relazione illustrativa al decreto, l’intervento consente alle imprese
di anticipare l’utilizzo - come crediti d’imposta - di tali importi, di cui altrimenti avrebbero
usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale.
Ciò permette di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e
contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e
finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del
sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo
ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.
Per consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, ai soli fini della
relativa applicazione, non rilevano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art.
84 TUIR, previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile.
2.3 - Calcolo dei crediti d’imposta
La quota massima di DTA trasformabili in credito d’imposta è determinata in funzione
dell’ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, viene posto un
limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore
nominale dei crediti ceduti.
Allo stesso tempo, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti
complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della
trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo
conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Ad esempio
Ciò comporta che se una società cede crediti per 1 miliardo, potrà trasformare in
credito d’imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 milioni di euro
di componenti indicati dalla norma, equivalente - supponendo che l’aliquota
IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% - a 48 milioni di euro.
Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere
trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei
crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84
TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in
credito d’imposta;
- non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze ACE, relative alle
attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta.
2.4 - Utilizzo dei crediti d’imposta
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi
possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24 ovvero
possono essere ceduti, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno
indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di
impresa né della base imponibile IRAP.
La conversione delle attività in DTA è subordinata all’esercizio dell’opzione di cui all’art.
11, D.L. n. 59/2016; tale opzione comporta il pagamento di un canone nelle ipotesi in cui
allo stesso ammontare di attività per imposte anticipate non corrisponda un effettivo
pagamento di imposte. Non è necessario che tale opzione sia già esercitata alla data di
cessione del credito, in quanto è sufficiente che essa sia esercitata entro la chiusura
dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.
3 - Credito d’imposta al 60% per le locazioni imprenditoriali
Il Decreto Rilancio prevede un maxi-credito d’imposta del 60% per gli affitti delle imprese:
si tratterebbe di un "ristoro integrale di tre mesi per tutti gli affitti" delle imprese di qualsiasi
natura e dimensione, cha andrebbe così a superare limitazioni, perplessità (e iniquità) legate
al credito d'imposta su negozi e botteghe già previsto dal decreto Cura Italia. Il decreto
Maggio dovrebbe accordare il beneficio alle imprese che abbiano sopportato un
determinato calo di fatturato, coinvolgendo tutti gli immobili imprenditoriali: potrebbero
quindi avvalersi dell’agevolazione fiscale non più solo le botteghe e i negozi (categoria
C/1) ma, tra gli altri, anche i laboratori per arti e mestieri (categoria C/3), gli opifici e tutti
gli immobili artigianali e commerciali della categoria D.
Si tratterebbe di un "ristoro integrale di tre mesi per tutti gli affitti" delle imprese di
qualsiasi natura e dimensione, che andrebbe così a superare limitazioni e perplessità che
ruotavano intorno all’art. 65, comma 1, D.L. n. 18/2020, il quale aveva già previsto un
credito d’imposta per i soggetti esercenti attività d’impresa, ma solo nella misura del 60%
dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020 e solo per immobili
rientranti nella categoria catastale C/1.
Viene, quindi, posto rimedio alla clamorosa iniquità perpetrata dal decreto Cura Italia, per
effetto del quale sono escluse dalla fruizione del credito anche attività produttive e
commerciali che nel periodo dell’emergenza non hanno incassato nulla e, più in generale,
attività i cui locali dell’attività sono stati chiusi per legge come, ad esempio, capannoni
industriali e locali locati da parrucchieri ed esercenti nel settore dei trattamenti estetici,
quali acconciatori, manicure, pedicure, etc.
Appare, peraltro, utile rammentare che il credito d’imposta per botteghe e negozi, per
previsione di prassi, non è stato reso applicabile anche ai contratti di affitto di ramo
d’azienda e ad altre forme contrattuali che regolano i rapporti tra locatario e proprietario
per gli immobili ad uso commerciale. L’auspicio è che anche questa limitazione venga
superata.
4 - Bonus vacanze e tax credit per il settore turistico: a chi spettano e come
funzioneranno
Previsto, un credito per il periodo d’imposta 2020 in favore dei nuclei familiari con
un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito
nazionale dalle imprese turistico-ricettive. Dalle prime bozze in circolazione del nuovo
provvedimento, si apprende che il credito in questione sarà utilizzabile, dal 1° luglio al 31
dicembre 2020, per un importo pari a 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del
credito decrescerà a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro
per quelli composti da una sola persona.
Sotto il profilo operativo, il credito sarà fruibile nella misura del 80 per cento in forma
di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata
sostenuta e per il restante 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di
dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza, le spese devono essere
sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico
ricettiva, il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura
elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto
che intende fruire del credito, mentre il pagamento del servizio deve avvenire senza
l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali
telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
A definire il perimetro dei nuclei familiari a cui spetterà il bonus, nonché le modalità
tecniche di rimborso dello sconto sul corrispettivo dovuto ai fornitori dei servizi, sarà un
provvedimento delle Entrate.
Lo sconto, rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, potrà essere
utilizzato esclusivamente in compensazione F24, ma con ulteriore facoltà di cessione ai
propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito
o intermediari finanziari costituendo così una vera e propria iniezione di liquidità.
4.1 - Contributi per aziende termali e stabilimenti balneari
In arrivo anche contributi in favore delle imprese turistico-ricettive, delle aziende termali
e degli stabilimenti balneari, con la previsione di un sostegno economico a concorso
nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento
degli spazi conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
Sarà ancora un decreto attuativo (in questo caso del Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo) a stabilire modalità e condizioni per l’accesso ai contributi e gli stessi
saranno cumulabili, nel limite dei costi sostenuti, con altre agevolazioni per le medesime
spese.
5 - Detrazione fiscale ecobonus e sisma bonus al 110%: tutto sulla ristrutturazione
gratis
Il cosiddetto ecobonus sale al 110% e prevede detrazioni per specifici lavori di
ristrutturazione, che siano di efficientamento energetico o sismico e tutela ambientale per
le opere e gli impianti di ristrutturazione immobiliare su case e palazzi.
La finalità dell’articolo 128 del D.L. Rilancio (nella sua versione in bozza) è quella di
utilizzare la leva fiscale per stimolare la domanda di beni e servizi forniti dalle imprese che
operano nel settore dell’edilizia mediante l’applicazione di un potenziamento delle
detrazioni fiscali fruibili dai committenti/ acquirenti.
L’incentivo, che risulta particolarmente articolato, consiste nell’innalzamento dell’aliquota
di detrazione al 110%, da ripartire in 5 quote annuali, delle spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021 in relazione a determinati interventi di riqualificazione
energetica e di riduzione del rischio sismico. Sotto il profilo soggettivo il legislatore
ha previsto che la misura agevolativa possa essere fruita: dalle persone fisiche che
detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità
immobiliari adibite ad abitazione principale.
Occorre sottolineare che per espressa previsione normativa non possono fruire
dell’agevolazione le persone fisiche che sostengono le spese dei commi da 1 a 3
(ecobonus e sisma bonus) al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello
adibito ad abitazione principale; dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque
denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti
nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di
“in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti
per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; dalle cooperative di
abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
5.1 Come richiedere l’ecobonus
Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
- asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori,
che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici
richiesti;
- attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi
all’efficienza energetica dell’edificio. Questa certificazione è prodotta dopo
l’esecuzione degli interventi.
-L’APE non è richiesto per i seguenti interventi:
- sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale e messa a punto del sistema di distribuzione;
- acquisto e posa in opera delle schermature solari;
- installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale
- acquisto e installazione di dispositivi multimediali.
Come accade già oggi per gli interventi agevolati dall’ecobonus, anche quelli che godranno
del superbonus del 110% dovranno essere comunicati all’ENEA, secondo modalità
definite in seguito dal Ministero dello Sviluppo economico. L'ecobonus e il sismabonus al
110% saranno concessi a condizione che la bontà degli interventi sia asseverata da
professionisti abilitati, che dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con
gli interventi agevolati. I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno
stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al
numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei lavori che attestano o
asseverano, e comunque per un importo minimo che sarà indicato nel testo definitivo del
decreto. La polizza servirà a garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attività prestata non soltanto ai propri clienti ma anche e al bilancio dello Stato. Chi
dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie.
5.2 Per quali lavori si può chiedere
I lavori ammessi sono tutti quelli già previsti dal precedente ecobonus, cui si aggiungono due importanti novità.
Ecco l’elenco completo:
- sostituzione di finestre comprensive di infissi;
- installazione caldaie a biomassa e a condensazione, purché di classe energetica A;
- interventi di coibentazione;
- riqualificazione totale (volta a ridurre del 50/60% le spese di gas e luce);
- installazione di pompe di calore, caldaie, scaldacqua a pompa di calore, schermature
solari, sistemi di building automation, pannelli fotovoltaici e collettori solari per
produzione di acqua calda;
- rifacimento facciate;
- lavori condominiali di efficientamento energetico;
- impianti fotovoltaici;
- messa in stato di sicurezza delle strutture, con contributi rafforzati per chi vive nelle
zone a maggior rischio sismico;
- acquisto di accumulatori e colonnine di ricarica per auto elettriche.
5.3 Occhio a date e classi energetiche
I lavori andranno realizzati tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La norma vale anche
per le facciate dei palazzi, che potranno essere rimessi a nuovo praticamente gratis.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires.
Attenzione però: l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la
prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che
conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione
Energetica.
5.4 Ecobonus e sisma bonus 110%, maxi-interventi e tetti di spesa
Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà necessario eseguire lavori coi i
seguenti tetti di spesa:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che
interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Tale
detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 60.000 euro moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati
devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (ex DM 11 ottobre 2017);
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di
calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch'essi oggetto del superbonus 110%), o con
impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di
30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto
sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e
relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è
calcolata su un tetto di spesa massimo di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
A tali lavori sia aggiungono due nuove tipologie:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su
edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per
ogni kW di potenza nominale e sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita
congiuntamente ad uno dei maxi-interventi, e dei sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e
comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,
sempreché sia eseguita congiuntamente ad uno degli maxi-interventi.
5.5 – Cessione del conto in fattura e cessione del credito
L’art. 128 ter del Decreto Rilancio, anche al fine di supportare la ripresa dell’economia a
seguito della crisi collegata all’emergenza epidemiologica da Covid 19, introduce in via
sperimentale –per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il
soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, richiamate nel comma 3, di
optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e
da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva
cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della
detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà
di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri
intermediari finanziari. Tale previsione deroga espressamente alle specifiche
disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura contenute negli articoli
14 e 16 del DL n. 63 del 2013. Ai sensi del comma 2, secondo periodo, la
trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, con
facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, di cui alla lettera b) del comma 1 trova
applicazione, su opzione da esercitare nel 2020, anche in relazione alle rate residue di
detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti. Il comma 4 disciplina le
modalità di fruizione del credito d’imposta.
Il decreto introduce l’obbligo per il contribuente di acquisire il ‘visto di
conformità’.
In conclusione, occorre evidenziare che i nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti:
bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
- bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
- bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
- ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a
condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della
superficie dell’edificio; -
- sisma bonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in
zona sismica 1, 2 e 3;
- bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle
facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a
febbraio dall’Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown bloccasse i
cantieri.
6 – Norme a sostegno del Rafforzamento Patrimoniale e ricapitalizzazione delle
Imprese
Per le imprese con un fatturato compreso fra i 5 ed i 50 milioni di euro che hanno subito
un calo del fatturato del 33% sono previsti interventi di defiscalizzazione degli aumenti di
capitale e di sostegno finanziario effettuati entro il 31 dicembre 2020.
In particolare, è prevista una detrazione del 20% dall’imposta lorda sul reddito delle
persone fisiche (deduzione del 20% per le società) in caso di aumento di capitale a
pagamento, con un limite massimo del beneficio fissato a 2 milioni di euro. Viene inoltre
riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite superiori al 10% del patrimonio
netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale (con un tetto massimo di
800.000 euro).
Per le imprese con ricavi sopra i 10 milioni di euro che effettuino aumenti di capitale
superiori ai 250.000 euro è prevista la possibilità di emettere strumenti finanziari (di
ammontare compreso fra 250.000 euro e il minore fra l’importo dell’aumento di capitale
e 3 milioni di euro) che possono venire acquistati dal ‘Fondo Patrimonio Pmi’ gestito da
Invitalia, di 6 anni di durata senza il pagamento di interessi. Il valore di rimborso da parte
della società che ha effettuato l’aumento di capitale è ridotto del 30% (con limite a 800.000
euro) nel caso in cui il valore del patrimonio netto sia superiore a quello del momento
della sottoscrizione e la società non abbia, fra le altre cose, versato dividendi o fatto
aumenti di capitale gratuiti.
Ricapitalizzazione delle imprese: istituzione di un patrimonio destinato in CDP di 45
miliardi per le imprese con fatturato oltre i 50 milioni di euro. Gli interventi sono rivolti a
SpA con sede in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il
patrimonio potrà realizzare interventi a condizioni di mercato o secondo i criteri che
saranno definiti dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato approvato dalla Commissione
europea, e saranno preferibilmente effettuati secondo modalità standardizzate, nella forma
della sottoscrizione di prestiti convertibili o subordinati. La sottoscrizione di capitale
richiederà invece un’istruttoria specifica, non porterà all’acquisizione di partecipazioni di
controllo, e vedrà di norma la presenza di co-investitori. Il patrimonio potrà anche
intervenire in operazioni di ristrutturazione di imprese in crisi con prospettive di rilancio.
Nella valutazione degli interventi si tiene in conto, tra l’altro, dell’incidenza dell’impresa
con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle
filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, ai livelli occupazionali e al
mercato del lavoro.
Dott. Dichio R.